Avvocato informatico Francia Italia - reati informatici

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- avvertire sena indugio l’avvocato di fiducia casomai indicato o il legale di ufficio incaricato dal p.m. dell’avvenuto arresto o fermo;
- accompagnare il soggetto arrestato o il fermato dinanzi al p.m. quanto prima e ad ogni modo non oltre le 24 ore dall’attuazione della misura dell’arresto o dal fermo conducendolo nella casa circondariale o mandamentale del sito in cui l’arresto o il fermo è stato attuato;
- scrivere il verbale di arresto o di fermo, inclusa l’eventuale nomina dell’avvocato di fiducia, l’enunciazione della data, dell’ora e del sito in cui l’arresto o il fermo è stato attuato e la descrizione delle cause che lo hanno prodotto;- trasmettere il verbale non oltre le 24 ore dal momento dell’arresto o dal fermo, tranne il caso in cui il p.m. approvi una possibile proroga;
- trasmettere il verbale di fermo anche al p.m. che ha attuato la misura penale, se questo non coincide con quello del sito ove il fermo è stato attuato;
- con l’assenso del soggetto arrestato o del fermato avverte i parenti dello stesso circa l’avvenimento dell’arresto o fermo. Autorità e doveri del p.m. (artt. 388-390 c.p.p.):
- interrogare il soggetto arrestato o fermato, informando all istante l’avvocato, avvisandolo circa la fattispecie per cui si avanza e delle cause che hanno prodotto l’attuazione della misura penale e trasmettendogli gli elementi probatori a carico del soggetto, e, se non nasce alcun danno per l’inchiesta, le fonti;
- precisare con decreto valido la liberazione del soggetto arrestato o del fermato a) se ci si accorge che l’arresto o il fermo sono stati attuati per sbaglio o senza alcuna conformità a quanto prescrive la legge penale; b) se l’arresto o il fermo non risultano efficaci in quanto il soggetto arrestato o fermato non è stato condotto dal p.m. e il verbale dell’atto non gli è stato trasmesso entro 24 ore dall’arresto o fermo o perché il p.m. entro 48 ore dall’arresto o fermo non ha fatti richiesta al giudice della loro convalida; c) se è certo di non dover fare richiesta all’organo giudiziario circa l’esecuzione di una misura coercitiva rivolta al soggetto arrestato o fermato;
- se non delibera la liberazione, richiedere la convalida all’organo giudiziario competente per l’indagine preliminare in corrispondenza al sito in cui l’arresto o il fermo sono stati attuati, entro 48 ore dall’arresto o dal fermo, se non intervenga all’udienza di convalida, trasmettere all’organo giudiziario la richiesta circa l’autonomia personale con gli elementi probatori su cui essa è fondata.

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Gli illeciti informatici, sono quelle fattispecie di reato eseguite con l’uso di strumenti informatici o rivolti a essi, vale a dire un personal computer, o un’applicazione informatica, ossia una rete di PC.

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Il computer, invero, può essere l’oggetto centrale di una fattispecie criminosa, e in tal caso il fine di chi lo esegue è la detrazione o la disintegrazione dei dati inclusi nella scheda di memoria del PC; in altri casi, invece, il computer può essere un mezzo funzionale all’esecuzione di fattispecie di reato, per esempio nel caso di chi usa applicazioni informatiche per il compimento di frodi.

In merito agli illeciti informatici, l’organo deputato alla definizione delle leggi ha implementato la lg. n. 547/93, co n la quale si introducono nuove fattispecie di reato nel codice penale; la lg. 269/98 e 38/2000 per le misure di condanna della pedopornografia; il d.lgs 196/2003 per l’attuazione di pene in casi di inosservanza della privacy; la lg 128/2004 per la tutela del diritto d autore; due d.lg, nel 2001 e nel 2005, poi emendati, per bloccare e contrastare gli atti di terrorismo internazionali; altre norme specifiche riguardano il regolamento dell e-commerce, la proprietà industriale, e le scommesse in rete.

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Le fattispecie criminose indicate dal codice penale sono il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.), ossia la modificazione di un sistema informatico per ottenere un illecito profitto, l’accesso abusivo ad un’applicazione informatica o telematica (615 ter c.p.), la proprietà e propagazione illecita di codici di accesso ad applicazioni informatiche e telematiche (615 quater c.p.), la diffusione di attrezzature, sistemi o programmi informatici tesi a provocare danni o arresti di un sistema informatico o telematico (615 quinquies c.p.).

La legge prevede sanzioni anche per chi, sena alcun permesso, intercetta, blocca o diffonde dati informatici, (art. 617 quater c.p.); predispone applicazioni tese all’intercettazione, interruzione o intasamento di comunicazioni informatiche (art. 617 quinquies c.p.); manipola, varia o estingue la comunicazione informatica conseguita tramite intercettazione (art. 617 sexies c.p.); annienta, danneggia, sopprime, dati, avvisi o programmi informatici (art. 635 bis c.p.).

La legge n. 547/1993, peraltro, ha emendato alcune norme del codice penale: per esempio, in merito ai casi di violazione o sottrazione di corrispondenza, il quarto comma dell’art. 616 c.p., dispone che nella nozione "corrispondenza" devono essere incluse le lettere, i documenti telegrafici, le conversazioni telefoniche, informatiche o telematiche, o comunicazioni effettuate con qualsiasi altro strumento di comunicazione a distanza.

Ingiuria : Il bene giuridico oggetto della tutela nelle fattispecie di reato di ingiuria è la rettitudine della persona, considerata singolarmente. Tale espressione fa riferimento al complesso di condizioni dalle quali scaturisce il peso sociale del singolo.

Esso è il risultato di tutte quelle caratteristiche morali, fisiche e intellettive e delle altre doti dalle quali si forma la reputazione del soggetto nella società in cui vive e agisce.

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L’elemento alla base della tutela penale delle fattispecie criminose contro la rettitudine coincide con l’idea della propria stima sociale, la reputazione e la riverenza che gli altri provano per la specifica persona.

L ingiuria – secondo le disposizioni dell art. 594 c.p. – rappresenta un enorme danno alla stima, vale a dire i pregi morali della persona, o alla reputazione ossia il complesso delle altre doti e caratteristiche su cui si basa il peso sociale.

L ingiuria è a tutti gli effetti una fattispecie criminosa penale la quale origina un cospicuo e limitato indizio di pericolosità sociale. Invero, in questo deve essere ravvisata la motivazione della valutazione del legislatore in merito alla sua inclusione, in base all articolo 4 d.lgs. n. 274/2000, nella sfera di competenza del giudice di pace (art. 4, comma 1°, lett. a), d.lgs. n. 274/2000 nella parte dove dispone “Al giudice di pace compete la trattazione delle fattispecie di reato compiute o tentate regolate ……. dagli articoli 594 c.p. etc…”.

Poi, la fattispecie di reato può essere punito con l’accusa di parte e la designazione a giudizio compete al Pubblico Ministero ex art. 20 D.lgs. 274/2000, anche su atto di ricorso della vittima del reato.

Per questa fattispecie criminosa penale non possono essere attuate le misure giudiziarie pre-cautelari dell arresto e del fermo.

E’ una fattispecie di reato comune, perché può essere compiuto da tutti e di mero comportamento, giacché si manifesta con la semplice esecuzione del crimine; è libero, perché l’atteggiamento esemplare non è definito dalle leggi in materia penale.

La fase in cui si manifesta la fattispecie di reato di ingiuria si identifica con quello in cui l ingiuria é intuita dalla vittima.

L ingiuria – per consensuale dottrina e interpretazione della giurisprudenza – è un tipo di crimine doloso.

Invero, l’elemento personale coincide con il dolo generico, ossia la coscienza e il proposito di attuare la condotta tipica descritta dalla norma penale di accusa.

Per il compimento della fattispecie di reato di ingiuria, non é necessario, dal punto di vista personale, l animus iniurandi, dal momento che l art. 594 c.p. dispone il dolo generico, ossia la mera consapevolezza del responsabile di usare parole di ingiuria.

La tutela penale della stima ex art. 594 c.p. deve essere circoscritta a un “minimum” sicuro, ossia, per accertare l’avvenuta lesione del bene giuridico protetto dalle normativa, occorre rapportarsi a una media prefissata proporzionata all’individualità della vittima del reato e del soggetto che manifesta l’ingiuria.

Pertanto, data l’esistenza di tali criteri, l’organo giudiziario potrebbe giustamente respingere l’idea secondo cui che la parola “truffare” possa apportare lesioni alla stima e la considerazione morale della persona oggetto della parola stessa, sempre se il responsabile non aveva il proposito di arrecare offesa.

Sono convinto che la parola “truffare” possa rappresentare eventualmente il linguaggio dei commercianti in casi di infrazione di clausole contrattuali e quindi non sia di per sé lesivo per il bene garantito dalla normativa penale nel momento in cui non può essere identificato il fine di offendere, ma soltanto se utilizzato in un particolare contesto o ambiente sociale. In sostanza, l ingiuria coincide con dichiarazioni di infamia che possono emergere nelle condotte più disparate: con parole, documenti, disegni, azioni, suoni, contatti telegrafici o telefonici ecc.

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Poi, affinché possa manifestarsi il suddetto reato di accusa è necessaria non soltanto l’esistenza di atteggiamenti di ingiuria, ma anche la complementare ed inevitabile presenza della vittima ingiuriata, ossia la persona oggetto delle dichiarazioni offensive.

diffamazione: La fattispecie criminosa di diffamazione non è oggetto di un’interpretazione precisa, e forse sarebbe più adeguato definirla come reato connesso all’espressione della propria opinione.

Invero, per fortuna non è ancora considerata conforme alla legge la condanna di una persona per le sue opinioni non espresse, per cui di sicuro la si può punire per esse solo se le espone ad altri.

Quindi non è il pensiero in sé a coincidere con la fattispecie di reato, ma la sua estrinsecazione. Com’è ovvio, non tutti i pensieri, nel caso in cui espressi, sono espressione di una fattispecie di reato.

Se così fosse tale fattispecie criminosa includerebbe moltissime condotte, tra le quali anche la maldicenza, la falsa testimonianza, l’intimidazione, la corruzione, ecc...

La gamma delle fattispecie di reato di opinione, invece, comprende in sé il vilipendio (es. contro la religione), l apologia, il proselitismo (es. quello razzista).

Già dalla ripartizione si può capire quali sono gli elementi caratterizzanti della fattispecie criminosa di opinione, che coincidono con la manifestazione recettiva di un pensiero, avente però un contenuto non solo di descrizione o informazione, ma anche di valutazione personale.

Quindi, si manifesta una specifica idea in merito a un particolare argomento. Il parere rileva sul piano giuridico solo dal punto di vista della valutazione, e non in relazione agli effetti che l’opinione stessa produce sul contesto esterno.

Tale elemento è necessario ai fini della differenziazione tra questo tipo di fattispecie criminosa e quelle connesse alla minaccia, la provocazione o la falsa testimonianza, cha hanno rilevanza giuridica in quanto provocano determinati effetti sul contesto esterno.

Altro peculiare elemento caratterizzante le fattispecie di reato di opinione è il divieto di comunicare, vale a dire che lo scopo dell’accusa è il non consentire che la specifica materia trattata, o la particolare idea, possa essere divulgato ad altri.

Ma, in primo luogo, le norme che regolano i reati di opinione sono preposte solo alla tutela di doti morali, spirituali, astratte o emozionali, viste però solo come valori morali noti o collettivi, ossia sovra-soggettivi e quindi rapportabili all’intera società.

Questo è l’elemento caratteristico della fattispecie criminosa di opinione rispetto ai reati, quali la diffamazione, preposti alla tutela di specifici valori soggettivi, come l’onestà personale, la dignità, o la reputazione di un soggetto.

Ecco quindi le tipicità della categoria, ivi compresa la non definitezza degli specifici casi. La descrizione di questo insieme di reati è invero assai generica e ricorre a termini sommari e complicati da concretare.

Basta un semplice riferimento alla concezione di vilipendio, le cui varie interpretazioni in molti casi sono una mera spiegazione del termine cui si fa riferimento: vilipendere, vale a dire schernire qualcuno.

Le fattispecie criminose di opinione, invero, eccetto un piccolo insieme di casi tipici, è contraddistinto da un’imprecisione che rende del tutto impreciso il riferimento a uno specifico caso sul piano normativo.

Anche questo è un elemento tipico della fattispecie criminosa di diffamazione, anch essa concezione generica, ma che si spiega analizzando le conseguenze dell’episodio, gli effetti della dichiarazione sul soggetto ricevente.

Analizzando in dettaglio tale tipologia possiamo vedere che le fattispecie di reato di opinione hanno origine dai vecchi illeciti di lesa maestà, relativi a un complesso di qualità incluse nel vecchio codice Rocco.

Sono quindi condotte che destano preoccupazione in modo diretto o implicito il credito degli organi istituzionali e quei valori morali classici, quali la concezione di nazione, il rispetto dell’ordinamento statale, la rilevanza degli organi statali, ecc...

Sembra quindi chiaro che alla luce di un mutato contesto socio-politico, ad oggi quell’insieme di valori non é più sentito come in precedenza, perché ai nostri giorni l’elemento centrale del sistema giuridico non è più la concezione di Stato sovrano ma la persona nella sua onorabilità e con tutti i connessi diritti.

La distinzione è assai importante, perché la libertà di manifestare il proprio pensiero, disposta dall articolo 21 della Costituzione, garantisce al cittadini il diritto di esprimere il proprio pensiero, ma non fino alla legittimazione degli effetti che questa condotta causa nel contesto esterno.

L’azione di minaccia, ad esempio, è comunque una manifestazione, e senza questa differenziazione si potrebbe perfino includere nella libertà di manifestare il proprio pensiero il diritto a compiere reati di minaccia.

La medesima deduzione è valida per la calunnia, che ha rilevanza a livello giudiziario per gli effetti che causa sul contesto sociale.

Lo Stato, invero, continua ad avere il diritto di respingere e punire l azione della libertà di manifestare il pensiero, ma non il parere in sé anche se fosse oltraggioso, irriguardoso o perfino malvagio, ponendo alcune limitazioni tuttavia a tale diritto se il suo esercizio causa effetti scuotenti l’ambiente contiguo, ritenuto oggetto di condanne penali.

È chiaro, infatti, che ingiuriare una specifica persona è, per la medesima, assai più seccante che infamare la specie di cui fa parte (es. gli italiani), perché nel secondo caso l oltraggio generico presuppone una scarsa cognizione reale della persona interessata.

Allo stesso modo, sputare in faccia a qualcuno è, per la persona lesa, assai più nocivo che sputare sul drappo italiano.

La differenza va ravvisata nel fatto che un’idea comune per definizione in pochissimi casi può essere offesa dal comportamento di un solo soggetto; non è di certo lo sputo sulla bandiera che rende nulla la sensazione di adesione allo Stato, se è davvero sentito dai cittadini, al contrario la diffamazione può avere conseguenze assai più nocive per il singolo soggetto.

Calunnia: La fattispecie criminosa di calunnia, prevista dall art. 368 c.p. coincide, per definizione, in una condotta negativa la quale provoca un illecito contro gli enti di amministrazione giudiziaria e, soprattutto, contro la diretta azione giudiziaria.

In definitiva, innanzitutto, l accusa che una persona indirizza a un altro (o di altri) deve essere compresa e recapitata in un atto cd.

Tipico. Esso deve essere ufficialmente idoneo a produrre l’azione dell’organo giudiziario, come ad esempio avviene un atto di denuncia di reato.

Tali condotte sono espressione degli stremi della fattispecie di reato di calunnia cd. formale o verbale o diretta 2.

Sulla difficile materia della definizione di quali siano le condotte o gli episodi che integrano tale fattispecie criminosa, più di vent’anni fa il Supremo Collegio affermò che “l art. 368 c. p., prevede soltanto due condotte tipiche per le quali la fattispecie di calunnia ha luogo: o con l’azione di accusa, querela, richiesta o domanda indirizzata all’organo giudiziario o altri enti competenti e obbligati a trasmettere notizie ai giudici (calunnia formale o diretta) o con la falsificazione a carico di una persona degli elementi probatori di un delitto (calunnia materiale o implicita); la legge penale non prevede un caso di calunnia assimilabile a condotte diverse da quelle disposte, anche se sono idonee ai fini della costituzione di una imprecisata notitia criminis tesa a incitare l’azione del p. m.”.3.

Sono stati, in questo modo, ridotti e uniformati i settori e il contesto di azione, o per dir meglio, la condotta e le tipologie, che potevano raffigurare una concreta situazione obiettiva di perseguibilità della fattispecie criminosa in esame.

Negli ultimi tempi, l’inclinazione dell atto di denuncia alla funzione di base concreta e di diritto per la presunzione della fattispecie illecita di calunnia è stata convalidata dalla Corte di Appello di Napoli Sez. V, 05-10-20054, che ha emesso una pronuncia, avendo trattato un episodio relativo a una falsa denuncia di scomparsa di assegni.

Ha, invero, affermato la Corte territoriale che tale azione integra la fattispecie criminosa prevista dall art. 368 c.p.

Infatti, la condotta personale tesa alla manifestazione di false dichiarazioni dinanzi al pubblico ufficiale in merito alla perdita di un assegno, non è rapportabile alla fattispecie di reato di falso ideologico eseguito dal soggetto privato in documentazione pubblica, ma se diffama in modo implicito il latore, incolpandolo di aver avuto l’assegno con modalità fraudolente, per rapina o ricettazione, incassandolo, deve rispondere della fattispecie di reato di calunnia.

Difatti quest’accusa produce una procedura di accertamento delle funzioni del soggetto che ha ricevuto l’assegno perso e questo basta ai fini dell’identificazione della base stessa del reato di calunnia”.

Una volta definita, dunque, la peculiarità dell azione che rappresenta la base logico-giuridica (e, perchè no, anche effettiva) di questa fattispecie criminosa, e una volta definite le azioni includibili per ogni aspetto nella suddetta categoria, deve essere chiarito che un altro elemento di rilevanza è rapportabile ai parametri della concreta propensione dello stesso.