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La colpa (analizza la distinzione tra dolo, colpa e preterintenzione) inerisce il comportamento negligente, irresponsabile o incompetente dell’agente, ovvero nella sua violazione delle normativa, delle prescrizioni, dei provvedimenti disciplinari.
L’omicidio colposo (art. 589 c.p.), quindi, si attua nel momento in cui una persona, per colpa, causa la morte di un soggetto. In questo caso, chi commette il reato, pure se opera in maniera intenzionale, non ha preso coscienza delle conseguenze del suo atto.
Il fattore preterintenzionale, invece, si configura quando dall’atto di una specifica persona deriva un evento dannoso o grave che oltrepassa quella che era la sua reale volontà. L’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), dunque, viene commesso da un determinato soggetto, che attraverso atti la cui finalità è quella di colpire un’altra persona, o di cagionarle delle lesioni, ne causa involontariamente la morte.
Quindi, nella circostanza dell’omicidio colposo l’evento non viene auspicato dall’agente e viene a determinarsi per colpa, mentre, nell’omicidio preterintenzionale l’evento che si determina è molto più grave di quella che è la reale volontà dell’agente.
Infine, il tentativo (art. 56 c.p.), si determina quando un soggetto compie degli atti la cui unica finalità è la commissione di un delitto, ma il reato non viene compiuto in quanto il fatto auspicato dal soggetto agente non si è verificato, ovvero non è stato portato a conclusione l’azione.
Il tentato omicidio, quindi, si verifica quando un soggetto compie degli atti la cui unica finalità è quella di cagionare la morte di una persona e viene disciplinato dal combinato disposto dell’art. 56 c.p. e l art. 575 c.p. I tre reati in questione si distinguono tra loro, in quanto:
nell’omicidio colposo vi è la morte di una persona ma la reale volontà dell’agente non era quella di ucciderla, per esempio nel caso in cui vi è l’investimento di un pedone; nell’omicidio preterintenzionale vi è la morte di una persona, ma in questo caso l’intenzione dell’agente era solo quella di causarle delle ferite e di non ucciderlo, ad esempio quando vi è un’aggressione che porta alla morte della persona offesa in maniera accidentale; nel tentato omicidio, invece, non vi è la morte di nessuno, pure se l’intenzione dell’agente era quella di uccidere qualcuno e ha tentato di farlo in tutti i modi mettendo in atto azioni che avevano un simile scopo, per esempio nel caso in cui si verifica un accoltellamento plurimo di una persona.